Poltrone IVA al 4% : parte 2

Lug 13, 2012 |

Riprendendo il discorso sull’acquisto delle poltrone per disabili con regime di iva agevolato e le condizioni necessarie, eravamo arrivati al punto dei disabili civili e di guerra. Direi che in estrema sintesi le cose stanno in questa maniera (riporto per sintesi e precisione in forma epistolare: in merito alla richiesta di applicazione di Iva al 4% nel caso di invalidi di guerra risulta necessario come da testo delle Agenzie delle Entrate (pagina 16) che vi sia la condizione di GRAVE INVALIDO DI GUERRA O EQUIPARATA, concessa in base a art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1a categoria.

Nella documentazione rilasciata deve per tanto essere riportato che al richiedente sia stata concessa pensione di guerra di categoria 1a.

Quindi in estrema sintesi significa che solo e solamente il richiedente è in possesso di pensione di guerra con specifica di appartenenza alla categoria 1a, vale a dire quella unica che definisce lo status di GRAVE INVALIDO DI GUERRA allora si hanno le condizione per richiedere applicazione del regime di iva agevolata.

Se esistono le suddette, allora si può applicare IVA al 4% per acquisto della poltrona per disabili, diversamente si può arrischiare con regime di autocertificazione cosa quest’ultima (cioè l’autocertificazione) che comunque nel caso di invalidi di guerra non è richiesta (come espressamente riportato nella normativa di riferimento suddetta).

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