Attività fallimentari all’estero? La legge italiana c’è. L’avv. Angelo Greco approfondisce la sentenza

Set 14, 2012 |

=Non basta trasferire all’estero la sede della società per evitare la dichiarazione di fallimento da parte delle autorità italiane: è necessario che il trasferimento non sia fittizio e corrisponda a un effettivo dislocamento dell’attività di impresa. Lo ha stabilito il tribunale fallimentare di Cosenza in una coraggiosa sentenza del 26 luglio scorso (sent. n. 26/2012), con cui, avocando a sé la competenza sulla dichiarazione di insolvenza di una società trasferitasi all’estero, ne ha dichiarato anche il fallimento.
I fatti, così come riportati dai giornali locali (“Gazzetta del Sud” e “Il Quotidiano della Calabria” del 13 settembre 2012) parlano chiaro: una nota azienda di costruzioni si era cancellata dal registro delle imprese in Italia e poi aveva fissato la propria sede in Moldavia. Stando così le cose, i creditori avrebbero dovuto intraprendere le loro azioni di recupero in uno Stato extracomunitario, con notevoli aggravi di costi e conseguente infruttuosità delle stesse. I dipendenti, in particolare, non avrebbero potuto accedere al Fondo di Garanzia presso l’INPS che avrebbe pagato loro il TFR e le ultime tre mensilità. Insomma: un pregiudizio di non poco conto qualora i giudici italiani avessero dichiarato il loro difetto di giurisdizione.
Invece non è andata così. Come scrive l’avv. Angelo Greco sul proprio portale www.laleggepertutti.it, legale esperto in consulenza aziendale e che, nella circostanza concreta, ha difeso la compagine dei lavoratori: “il tribunale ha accertato che il trasferimento della sede della società era solo “fittizio“. Esistevano infatti una serie di circostanze [1] che facevano ritenere che la società avesse preordinato il tutto per scopi diversi da quelli di una normale operazione societaria. Insomma, la cancellazione dal registro delle imprese italiane e lo spostamento in Moldavia erano solo “sulla carta“.
L’avv. Greco continua con l’esposizione dei fatti (http://www.laleggepertutti.it/14916_la-societa-trasferita-allestero-puo-essere-dichiarata-fallita-in-italia-tutelati-tutti-i-dipendenti): “Così il tribunale di Cosenza ha dichiarato che il trasferimento della sede di una società in uno Stato extracomunitario non esclude la giurisdizione italiana quando tale trasferimento sia stato solo fittizio. In parole più semplici, sono competenti a dichiarare il fallimento non i giudici stranieri ma quelli italiani, cui i creditori si possono quindi rivolgere per chiedere tutela.

[1] Per esempio: il Ministero della Repubblica Moldava aveva attestato che l’azienda non era registrata nel Registro Statale delle persone giuridiche; dopo il trasferimento, l’azienda – per il tramite del suo procuratore generale, che in realtà non era che un amministratore di fatto – aveva continuato a svolgere operazioni commerciali in Italia; presso la sede estera, in realtà, non veniva scolta alcuna attività d’impresa o commerciale.

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